Sez. 2, Sentenza n. 242 del 21/01/1975 (Rv. 373438 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - CONDIZIONI - RESTITUZIONE E DEPOSITO DELLA CAMBIALE - OBBLIGO - LIMITI.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - CONDIZIONI - RESTITUZIONE E DEPOSITO DELLA CAMBIALE - OBBLIGO - LIMITI.*
La norma di cui all'art 66 della legge cambiaria (RD 14 dicembre 193 3 n 1669) - che pone le condizioni per l'esperibilita dell'Azione causale - postula che, accanto a tale Azione, continui a sopravvivere l'Azione cambiaria e che vi siano azioni di regresso da salvaguardare. La norma stessa non e applicabile ove difettino tali presupposti, come nel caso di avvenuta prescrizione dell'Azione cambiaria, o in genere ogni qualvolta non sussista pericolo che altri possa agire in via cambiaria, per essere esclusa l'eventualita di un'ulteriore circolazione del titolo, tale da esporre il debitore al pericolo di un duplice pagamento (causale e cambiario). In queste ipotesi, l'Azione causale deve ritenersi esperibile nonostante il mancato deposito del titolo. (nella specie, la Corte suprema ha ritenuto esclusa la possibilita di ulteriore circolazione del titolo anche nel caso in cui la cambiale sia stata restituita al debitore prima dell'esperimento dell'Azione causale). (Conf 1043/73, mass n 363482; 898/73, mass n 363246; (V 1199/72, mass n 357676).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)