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Sez. L, Sentenza n. 16678 del 19/06/2008 (Rv. 603877 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Nozione - Art. 12 della legge n. 153 del 1969 nel testo originario - Portata - Fattispecie relativa a cessione di pneumatici in prestito d'uso gratuito ai dipendenti.
Stato
decisa il 2008-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603877-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di contribuzione previdenziale, l'art. 12 della legge n. 153 del 1969, nel testo originario, impone di includere nella retribuzione imponibile non il semplice corrispettivo dell'opera prestata, ma tutto ciò che per legge, o convenzione, deve essere versato al lavoratore per le sue esigenze di vita personale e familiare, sicché nel concetto di retribuzione imponibile devono essere comprese tutte le utilità economicamente valutabili corrisposte al lavoratore medesimo, collegate sotto il profilo oggettivo o causale al rapporto di lavoro e ricevute in dipendenza di esso. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione previdenziale, aveva ricompreso nella nozione di retribuzione imponibile il controvalore dei pneumatici che la società datrice di lavoro aveva ceduto in prestito d'uso gratuito ai propri dipendenti).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)