Sez. L, Sentenza n. 22165 del 24/11/2004 (Rv. 578582 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Nozione - Provenienza soggettiva dal datore di lavoro - Dazione delle somme da parte di soggetto estraneo al rapporto - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di premi erogati dalla direzione centrale di una impresa di assicurazione agli agenti di una agenzia periferica.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, rientra nella nozione di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in relazione alla quale sussiste l'obbligo contributivo del datore di lavoro, qualsiasi utilità economicamente valutabile corrisposta al dipendente che provenga soggettivamente dal datore di lavoro se, sotto il profilo oggettivo o causale sia collegata al rapporto di lavoro e ricevuta in dipendenza dello stesso, non rilevando il fatto che le somme siano materialmente erogate da soggetto diverso del datore di lavoro. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito in quanto non aveva adeguatamente approfondito se i premi erogati dalla direzione generale di una impresa assicurativa in favore degli agenti operanti presso una agenzia periferica fossero o meno riconducibili al rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)