Sez. 3, Sentenza n. 31029 del 20/05/2016 Cc. (dep. 20/07/2016) Rv. 267339 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Violazione di normativa edilizia nonché antisismica - Demolizione del manufatto - Procedura applicabile - Quella dell'art. 31d.P.R. n. 380 del 2001 - Conseguenze.
EDILIZIA - IN GENERE
In caso di condanna per costruzione effettuata in violazione sia della normativa edilizia che di quella antisismica, alla demolizione del manufatto si applica la sola procedura di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e non anche quella - di competenza regionale - di cui all'art. 98 dello stesso d.P.R., con la conseguenza che compete al Pubblico Ministero, per entrambe le violazioni, l'iniziativa per la relativa esecuzione. (In motivazione, la Corte ha osservato che la deroga al principio generale che attribuisce al PM l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali è di stretta interpretazione e deve essere pertanto limitata all'unica ipotesi di demolizione collegata in via esclusiva alla condanna per contravvenzioni in materia antisismica, di competenza dell'Ufficio Tecnico Regionale).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 98
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)