Sez. 3, Sentenza n. 30679 del 20/12/2016 Cc. (dep. 20/06/2017) Rv. 270230 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Sentenza di condanna per reato urbanistico - Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Procedimento di esecuzione - Obbligo del PM di seguire criteri di priorità cronologica - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia di reati edilizi, ai fini della legittimità del procedimento di esecuzione della demolizione del manufatto abusivo disposta con la sentenza di condanna, il Pubblico Ministero non è tenuto ad osservare criteri organizzativi predeterminati e, in particolare, non è obbligato a dare corso alle demolizioni seguendo il criterio cronologico delle iscrizioni dei provvedimenti esecutivi nel registro dell'esecuzione delle sanzioni amministrative. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'attività posta in essere dal P.M. in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali presenta, in relazione alla tempistica e alla individuazione dei provvedimenti da eseguire, carattere ampiamente discrezionale, sicchè non è possibile, in assenza di norme che disciplinino tali profili, affermare la necessaria esistenza di criteri, fissi e non derogabili, come quello relativo alla cronologia dell'iscrizione nel predetto registro, dovendo al contrario essere assicurata la possibilità di modulare l'attività in questione, ferma restando l'obbligatorietà della stessa, in funzione delle esigenze della maggiore tutela dei beni giuridici, le quali implicano che si tenga conto della natura degli interessi protetti e dell'intensità dell'offesa, della possibilità tecnica dell'intervento esecutivo e di altri parametri non determinati).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)