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Sez. 2, Sentenza n. 7057 del 14/04/2004 (Rv. 572042 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA | Consegna della cosa ricevuta senza riserve dal committente - Effetti - Accettazione - Natura - Presunzione legale - Configurabilità - Sussistenza - Accettazione tacita o per facta concludentia - Differenze - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572042-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA

In tema di appalto, l'art.1655 c.c. co.4.ò c.c. - secondo cui presupposti dell'accettazione tacita dell'opera sono soltanto la sua consegna al committente, ossia la sua materiale traditio e, come fatto concludente, la sua ricezione senza riserve da parte del committente stesso pur in assenza di verifica -, configura un'ipotesi di presunzione legale che deve essere tenuta distinta dai casi di presunzione hominis in cui - indipendentemente dalla "consegna senza riserva" -, l'accettazione dell'opera viene desunta da comportamenti concludenti, che - presupponendo necessariamente la volontà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di rifiutarla o di accettarla condizionatamente-dimostrino in modo inequivocabile il suo gradimento da parte del committente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)