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Sez. 2, Sentenza n. 3742 del 20/04/1994 (Rv. 486291 - 01)

Appalto (contratto di) - Verifica - Accettazione dell'opera | Accettazione tacita - Fatto concludente - Presupposti - Accertamento - Questione di fatto - Apprezzamento del giudice di merito.
Stato
decisa il 1994-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486291-01

Appalto (contratto di) - Verifica - Accettazione dell'opera

In tema di appalto l'art. 1665 comma quarto cod. civ. prevede come presupposto dell'accettazione tacita dell'opera soltanto la sua consegna al committente, ossia la sua materiale "traditio", e, come fatto concludente, la sua ricezione senza riserve da parte del committente stesso, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una "quaestio facti" rimessa all'apprezzamento del giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)