diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 47389 del 25/09/2003 Cc. (dep. 10/12/2003) Rv. 227577 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Ordinanza con cui il giudice - rilevata la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini - dispone la trasmissione degli atti al PM - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227577-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

È inammissibile l ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice - rilevata la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini che non era stato inserito nel fascicolo del dibattimento - abbia disposto la trasmissione degli atti al P.M., in quanto nel nostro ordinamento, che contempla il principio di tassatività delle impugnazioni, tale ordinanza non è suscettibile di essere impugnata, posto che non esiste un'espressa previsione in tal senso; né, d'altro canto, essa può integrare gli estremi dell'atto abnorme, ricorribile, in quanto tale, in sede di legittimità, per violazione di legge, attesoché non si colloca al di fuori dell'ordinamento processuale vigente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)