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Sez. 5, Sentenza n. 1486 del 16/03/2000 Cc. (dep. 18/04/2000) Rv. 216461 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Nullità dell'invito a presentarsi - Ordinanza del Gip dichiarativa della nullità e rinnovo da parte del PM - Impugnabilità - Esclusione - Atto abnorme - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216461-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE

Non è impugnabile, per mancanza di espressa previsione, l'ordinanza con cui il Gip a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio del PM, individuata la nullità dell'invito a presentarsi per insufficiente enunciazione del fatto e dei successivi atti da questo dipendenti, disponga che il PM provveda al relativo rinnovo. (Nella specie la Corte ha peraltro escluso che si trattasse di un atto abnorme).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)