Sez. 5, Sentenza n. 1486 del 16/03/2000 Cc. (dep. 18/04/2000) Rv. 216461 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Nullità dell'invito a presentarsi - Ordinanza del Gip dichiarativa della nullità e rinnovo da parte del PM - Impugnabilità - Esclusione - Atto abnorme - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
Non è impugnabile, per mancanza di espressa previsione, l'ordinanza con cui il Gip a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio del PM, individuata la nullità dell'invito a presentarsi per insufficiente enunciazione del fatto e dei successivi atti da questo dipendenti, disponga che il PM provveda al relativo rinnovo. (Nella specie la Corte ha peraltro escluso che si trattasse di un atto abnorme).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)