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Sez. 2, Sentenza n. 2033 del 09/06/1969 (Rv. 341285 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA E DI CONDANNA ALLA RIMOZIONE DI UN'OPERA ESISTENTE IN UN IMMOBILE CONDOMINIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONDOMINI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341285-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA E DI CONDANNA ALLA RIMOZIONE DI UN'OPERA ESISTENTE IN UN IMMOBILE CONDOMINIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONDOMINI - SUSSISTENZA.*

Nel giudizio in cui si chieda che un'opera venga dichiarata illegittima e ne sia ordinata la rimozione, sono litisconsorti necessari tutti i partecipanti alla comunione del diritto di proprieta sull'immobile in cui l'opera stessa si trova, non potendo essere tenuto alla rimozione il proprietario che, per non essere stato parte nel relativo giudizio, non vi sia stato condannato, sicche la sentenza risulta nei suoi confronti inutiliter data. (V. 1962-68, massima n.333986 394-66, massima n.320786 2354-65 2082-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)