Sez. 2, Sentenza n. 2135 del 10/06/1976 (Rv. 380944 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - OCCUPAZIONE AD OPERA DEI COMPROPRIETARI DEL FONDO CONFINANTE - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE - SUBORDINATA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL FONDO OCCUPATO E DEL MURO IN COMUNE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEI COMPROPRIETARI DELL'OPERA - SUSSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - OCCUPAZIONE AD OPERA DEI COMPROPRIETARI DEL FONDO CONFINANTE - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE - SUBORDINATA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL FONDO OCCUPATO E DEL MURO IN COMUNE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEI COMPROPRIETARI DELL'OPERA - SUSSISTENZA.*
La domanda di demolizione della parte di costruzione con la quale i comproprietari del fondo vicino hanno occupato parte della proprieta dell'attore appoggiandosi a un muro preesistente, e la domanda subordinata di pagamento del valore dell'area occupata, nonche della meta del muro d'appoggio e della meta dell'area d'insistenza del medesimo, devono essere necessariamente proposta contro tutti i comproprietari dell'opera, poiche ne la pronuncia di condanna alla demolizione dell'opera, ne le pronunce conseguenziali all'accessione invertita e alla comunione del muro possono essere utilmente emesse se non nei confronti di tutti i comproprietari dell'opera indivisa. (V 3518/69, mass n 343675; (V 2033/69, mass n 341285).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)