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Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 10/03/2008 (Rv. 601983 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO | Obbligazioni pecuniare - Pagamento con assegno di traenza - Rifiuto del creditore - Condizioni Giustificato motivo - Effetto estintivo dell'obbligazione - Presupposto - Disponibilità giuridica del denaro - Necessità.
Stato
decisa il 2008-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601983-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO

Nelle obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato con assegno di traenza, che é connotato dalla precostituzione della provvista presso la banca e che, pertanto, assicura la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore solo per giustificato motivo; in caso di pagamento effettuato con il predetto mezzo, l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)