Sez. U, Sentenza n. 26617 del 18/12/2007 (Rv. 601099 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO | Obbligazioni pecuniarie - Pagamento con assegno circolare - Importo inferiore a 12.500 euro - Facoltà del debitore - Sussistenza - Rifiuto del creditore - Condizioni - Giustificato motivo - Effetto estintivo dell'obbligazione - Disponibilità giuridica del denaro.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO
Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 1, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)