Sez. 3, Sentenza n. 8065 del 20/07/1993 (Rv. 483225 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Diritti ed obblighi delle parti - Sublocazione e cessione della locazione - In genere | Affitto o cessione d'azienda esercitata in immobile condotto in locazione - Trasferimento del godimento dell'immobile all'affittuario - Effetto naturale del trasferimento dell'azienda - Conseguenze.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Diritti ed obblighi delle parti - Sublocazione e cessione della locazione - In genere
Nel caso di affitto o cessione di azienda, che venga esercitata in immobile condotto in locazione, il trasferimento del diritto di godimento dell'immobile aziendale in capo all'affittuario costituisce un effetto naturale del trasferimento dell'azienda (successione ex lege) e non un effetto negoziale alla cui produzione occorra anche un distinto negozio di cessione del rapporto locativo o di sublocazione dell'immobile, fermo restando l'obbligo di comunicazione a norma e per gli effetti previsti dall'art. 36 della legge n. 392 del 1978.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)