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Sez. 4, Sentenza n. 4730 del 13/12/1983 Ud. (dep. 23/05/1984) Rv. 164334 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - APPREZZAMENTO DI FATTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164334-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - APPREZZAMENTO DI FATTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il giudizio sulla loro attendibilità e concludenza nonché la scelta delle ragioni ritenute idonee a sorreggere la decisione sono attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in Cassazione quando è stato congruamente motivato dal punto di vista logico - giuridico. (Conf mass n 148944).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)