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Sez. 4, Sentenza n. 11016 del 23/01/1984 Ud. (dep. 14/12/1984) Rv. 167062 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - APPREZZAMENTO DI FATTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167062-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - APPREZZAMENTO DI FATTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il giudizio sulla loro attendibilità e concludenza nonché la scelta delle ragioni ritenute idonee a sorreggere la decisione sono attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito il cui apprezzamento non è sindacabile in Cassazione quando è stato congruamente motivato dal punto di vista logico-giuridico. (Conf mass n 148944; (Conf mass n 164334).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)