Sez. 4, Sentenza n. 11016 del 23/01/1984 Ud. (dep. 14/12/1984) Rv. 167062 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - APPREZZAMENTO DI FATTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - APPREZZAMENTO DI FATTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il giudizio sulla loro attendibilità e concludenza nonché la scelta delle ragioni ritenute idonee a sorreggere la decisione sono attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito il cui apprezzamento non è sindacabile in Cassazione quando è stato congruamente motivato dal punto di vista logico-giuridico. (Conf mass n 148944; (Conf mass n 164334).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)