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Sez. 1, Sentenza n. 3144 del 18/02/2004 (Rv. 570239 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Impugnazione, da parte di più soggetti, con unico atto, di una pluralità di provvedimenti relativi a distinti procedimenti, separatamente promossi dai soggetti medesimi - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570239-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, con un unico atto, da più soggetti avverso una pluralità di provvedimenti emessi nell'ambito di procedimenti formalmente distinti, per essere stati separatamente promossi dai soggetti stessi, anche se aventi ad oggetto questioni identiche o in tutto coincidenti (nella fattispecie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da due soggetti, con unico atto, avverso due distinte ordinanze di improcedibilità del ricorso, pronunciate - in sede di opposizione a decreto prefettizio di espulsione ex art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - all'esito di procedimenti formalmente autonomi, separatamente instaurati dai soggetti medesimi, ancorché concernenti identiche questioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)