Sez. U, Sentenza n. 12562 del 15/12/1998 (Rv. 521644 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto da parte di più soggetti che nella precedente fase di merito avevano agito in separati processi - Ammissibilità - Esclusione - Potere esclusivo del giudice, salvi casi eccezionali previsti dalla legge, di riunire i processi.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che sia stato proposto, contestualmente e con un unico atto contro una pluralità di sentenze da più soggetti i quali, nella precedente fase di merito, avevano agito in separati processi, poiché, al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge, è riservato solamente al giudice il potere, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., di riunire i processi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)