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Sez. 2, Sentenza n. 11847 del 12/07/2012 (Rv. 623087 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE | Estinzione della sanzione principale per omessa tempestiva notificazione degli estremi della violazione - Conseguenze - Estinzione della sanzione accessoria - Fondamento - Fattispecie relativa alle sanzioni accessorie per l'emissione di assegni senza provvista.
Stato
decisa il 2012-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623087-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, l'omessa tempestiva notificazione degli estremi della violazione determina, ai sensi dell'art. 14 ultimo comma della legge n. 689 del 1981, l'estinzione della sanzione principale e, con essa, per vincolo di dipendenza, l'estinzione della sanzione accessoria. Ne consegue che, in mancanza di una diversa previsione speciale, le sanzioni accessorie contemplate dall'art. 5 della legge n. 386 del 1990 per l'emissione di assegni senza provvista si estinguono, insieme alla sanzione principale, in caso di omessa tempestiva notificazione degli estremi della violazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 8-bis della legge n. 386 del 1990.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 8 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)