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Sez. U, Sentenza n. 59 del 13/02/1999 (Rv. 523165 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Sanzioni accessorie - Nozione - Carattere punitivo - Necessità - Ordinanza del questore di inibizione dello svolgimento di attività (di veggente) reputata vietata dalla legge - Sanzione accessoria - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice amministrativo per l'opposizione.
Stato
decisa il 1999-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523165-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In materia di infrazioni amministrative, possono ritenersi sanzioni accessorie, ai fini della competenza giurisdizionale del pretore in materia di opposizione, solo quelle che, aggiungendosi, in relazione di secondarietà e complementarità, ad una sanzione principale, ne condividano comunque il carattere punitivo. Ne consegue che non può essere qualificata come irrogativa di una sanzione accessoria l'ordinanza con cui il questore ordini l'immediata cessazione dell'attività di veggente, in quanto reputata compresa nel mestiere di ciarlatano, vietato dall'art. 121 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e meglio definito dall'art. 231 del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1949 n. 635), e conseguentemente deve ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo per l'impugnazione del medesimo provvedimento

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 121 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 231, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)