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Sez. 2, Sentenza n. 3258 del 03/05/1988 Ud. (dep. 01/03/1989) Rv. 180678 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - TASSA PER VEICOLI A MOTORE - QUIETANZA O RICEVUTA DI VERSAMENTO - ATTO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180678-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - TASSA PER VEICOLI A MOTORE - QUIETANZA O RICEVUTA DI VERSAMENTO - ATTO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ.*

In tema di reati di falso, la quietanza o ricevuta attestante il pagamento della tassa per veicoli a motore costituisce atto pubblico e non attestato o certificato amministrativo, trattandosi di un documento rilasciato dal pubblico ufficiale che attesta una attività dallo stesso personalmente svolta nell'Esercizio delle sue funzioni e non già attestante quanto risulti da un atto pubblico preesistente. (nella fattispecie la suprema Corte ha ritenuto che anche il cosiddetto "disco-contrassegno" costituisca atto pubblico). (V mass n 147419; (V mass n 152646; (V mass n 173735).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)