Sez. 2, Sentenza n. 3258 del 03/05/1988 Ud. (dep. 01/03/1989) Rv. 180678 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - TASSA PER VEICOLI A MOTORE - QUIETANZA O RICEVUTA DI VERSAMENTO - ATTO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - TASSA PER VEICOLI A MOTORE - QUIETANZA O RICEVUTA DI VERSAMENTO - ATTO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ.*
In tema di reati di falso, la quietanza o ricevuta attestante il pagamento della tassa per veicoli a motore costituisce atto pubblico e non attestato o certificato amministrativo, trattandosi di un documento rilasciato dal pubblico ufficiale che attesta una attività dallo stesso personalmente svolta nell'Esercizio delle sue funzioni e non già attestante quanto risulti da un atto pubblico preesistente. (nella fattispecie la suprema Corte ha ritenuto che anche il cosiddetto "disco-contrassegno" costituisca atto pubblico). (V mass n 147419; (V mass n 152646; (V mass n 173735).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)