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Sez. L, Sentenza n. 23129 del 16/11/2010 (Rv. 615359 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Società di persone - Rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615359-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO

Nelle società di persone è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci purché ricorrano due condizioni: a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale; b) che il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia. Il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la suddetta configurabilità, sicché anche quando esse ricorrano è comunque necessario verificare la sussistenza delle suddette due condizioni. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il socio si era limitato a dedurre la sua partecipazione ai dividendi e alla gestione della società, circostanza in sé non decisiva, nonché la mancata corresponsione della retribuzione, così richiedendo alla Corte la diretta valutazione dei fatti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2263, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)