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Sez. L, Sentenza n. 14906 del 21/06/2010 (Rv. 613675 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Società di persone - Rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613675-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO

Nelle società di persone è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci sempreché la prestazione del socio non integri un conferimento previsto dal contratto sociale e l'attività lavorativa sia prestata sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia. Il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la suddetta configurabilità, sicché, anche quando essi ricorrano, è comunque necessario verificare la sussistenza delle suddette due condizioni. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso che l'esercizio di mansioni organizzative dell'attività tecnica comportasse la sussistenza di un reale ed effettivo vincolo organizzativo, gerarchico o disciplinare nei confronti di altri o anche di uno solo degli altri soci, richiedendosi al riguardo non semplici enunciazioni di regole o di direttive programmatiche ma atti concreti espressivi di un effettivo potere di supremazia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2263, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2293

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)