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Sez. 1, Sentenza n. 17607 del 20/11/2003 (Rv. 568327 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Accordo di separazione omologato - Impugnabilità per simulazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568327-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE

Pur non potendosi dubitare della natura negoziale (quand'anche non contrattuale) dell'accordo che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, e pur non essendo ravvisabile, nell'atto di omologazione, una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti o di governo dell'autonomia dei coniugi, è da escludere l'impugnabilità per simulazione dell'accordo di separazione una volta omologato, giacché l'iniziativa processuale diretta ad acquisire l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, con le conseguenti implicazioni giuridiche, si risolve in una iniziativa nel senso della efficacia della separazione che vale a superare il precedente accordo simulatorio, ponendosi in antitesi con esso, essendo logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso "volere" l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a detta condizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)