Sez. 1, Sentenza n. 7450 del 20/03/2008 (Rv. 602581 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Separazione consensuale - Natura negoziale dell'accordo - Vizi del consenso - Simulazione - Deducibilità nel procedimento camerale ex artt.710 - 711 cod.proc.civ. - Esclusione - Giudizio ordinario - Necessità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE
In tema di separazione consensuale, la natura negoziale dell'accordo rende applicabili le norme generali che disciplinano la materia dei vizi della volontà e della simulazione, i quali, tuttavia, non sono deducibili attraverso il giudizio camerale ex artt.710-711 cod. proc. civ.; infatti, costituisce presupposto del ricorso a detta procedura l'allegazione dell'esistenza di una valida separazione omologata, equiparabile alla separazione giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che la denuncia degli ipotetici vizi dell'accordo di separazione, ovvero della sua simulazione, resta rimessa al giudizio ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)