Sez. 1, Sentenza n. 1344 del 21/01/2013 (Rv. 624822 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO | Carattere agricolo dell'attività svolta dall'imprenditore - Attività connesse - Identificazione - Condizioni - Limiti.
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO
Nell'attività dell'impresa agricola - con riferimento al testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alla novella di cui al d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - rientrano - oltre alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all'allevamento del bestiame (cui la legge n. 102 del 1992 ha aggiunto l'acquacoltura) - anche le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie, dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, ove sia riscontrabile uno stretto collegamento fra l'attività agricola principale e quella di trasformazione dei prodotti, come finalizzata all'integrazione od al completamento dell'utilità economica derivante dalla prima secondo il naturale svolgimento del ciclo produttivo; deve invece escludersi questo vincolo di strumentalità o complementarità funzionale quando l'attività dell'imprenditore, oltre a perseguire finalità inerenti alla produzione agricola, risponda soprattutto ad altri scopi, commerciali o industriali, e realizzi quindi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135, Legge 05/02/1992 num. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)