Sez. U, Sentenza n. 265 del 13/01/1997 (Rv. 501704 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA) | Carattere agricolo dell'attività svolta dal datore di lavoro - Attività connesse - Identificazione - Condizioni - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA)
Nell'attività dell'impresa agricola, che costituisce il presupposto necessario perché sia identificabile un'ipotesi di lavoro subordinato agricolo, rientrano - oltre alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all'allevamento del bestiame (alle quali la legge n.102 del 1992 ha aggiunto l'acquacoltura) - anche le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, ove sia riscontrabile uno stretto collegamento fra l'attività agricola principale e quella di trasformazione dei prodotti, come finalizzata all'integrazione od al completamento dell'utilità economica derivante dalla prima secondo il naturale svolgimento del ciclo produttivo; deve invece escludersi questo vincolo di strumentalità o complementarità funzionale quando l'attività dell'imprenditore, oltre a perseguire finalità inerenti alla produzione agricola, risponda soprattutto ad altri scopi, commerciali o industriali, e realizzi quindi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 05/02/1992 num. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)