Sez. 1, Sentenza n. 12431 del 17/11/1995 Ud. (dep. 15/12/1995) Rv. 203332 - 01
Sanità pubblica - In genere | Destinatario della norma di cui all'art. 25 DPR 10 settembre 1982 n. 915 che punisce la realizzazione di discarica abusiva - È il gestore dell'impianto di raccolta - Responsabilità a titolo di concorso del proprietario del terreno - Possibilità - Condizioni.
Sanità pubblica - In genere
Destinatario della norma penale contenuta nel primo comma dell'art. 25 D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, che punisce la realizzazione di discarica abusiva, è il gestore dell'impianto di raccolta e non il proprietario del terreno sul quale si attua lo smaltimento di rifiuti speciali non autorizzato. Che quest'ultimo soggetto, quale "extraneus", possa concorrere nel "reato proprio", commesso dal gestore, è fuor discussione, ove il concorso esterno materiale (cogestione di fatto) o morale (istigazione, rafforzamento, agevolazione) si realizzi con condotta commissiva, ovvero con condotta omissiva - in linea teorica - ma sempre che il "non agere" si innesti in uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento.
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)