diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8944 del 02/07/1997 Ud. (dep. 03/10/1997) Rv. 208624 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Realizzazione o esercizio di discarica abusiva - Condotta di chi si limiti a non rimuovere i rifiuti abbandonati da altri in area di cui egli abbia la disponibilità - Configurabilità del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208624-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Non dà luogo alla configurabilità del reato di realizzazione o esercizio di una discarica abusiva - già previsto dall'art.25 dell'abrogato d.p.r. 10 settembre 1982 n.915 ed ora dall'art.51, comma 3, del D.L.G. 5 febbraio 1997 n.22 - la condotta di chi, avendo la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi perché questi ultimi vengano rimossi.

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)