Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26666 del 22/12/2016 (Rv. 642289 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Costituzione della rendita ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Prova scritta - Necessità - Oggetto - Prova orale - Limiti e condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
In caso di omesso versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro e di avvenuta prescrizione dei medesimi, la necessità della prova scritta ai fini della costituzione della rendita vitalizia prevista dall'art. 13, commi 4 e 5, della l. n. 1338 del 1962, è relativa solo all'esistenza del rapporto di lavoro, mentre l'estensione temporale di esso e l'importo delle retribuzioni possono essere provati con altri mezzi istruttori anche orali, salvo che per accertare la costituzione del rapporto di lavoro prima di quanto risulti dai versamenti effettuati, quando dai documenti emerga con certezza tale data. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con cui la corte territoriale aveva ammesso la prova per testi sulla preesistenza del rapporto alla data risultante da documenti che non ne provavano l’inizio, ma solo la costanza al momento della loro formazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge 12/02/1962 num. 1338 art. 13 com. 4 CORTE COST., Legge 12/02/1962 num. 1338 art. 13 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)