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Sez. L, Sentenza n. 983 del 20/01/2016 (Rv. 638601 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Costituzione rendita vitalizia - Prova scritta della costituzione del rapporto - Necessità - Prova della durata e della retribuzione con ogni mezzo - Limiti.
Stato
decisa il 2016-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638601-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO

In caso di omesso versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro e di avvenuta prescrizione dei medesimi, ai fini della costituzione della rendita prevista dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962, sebbene la necessità della prova scritta riguardi solo l'esistenza del rapporto di lavoro mentre la durata e la retribuzione possono essere provati con ogni mezzo, deve tuttavia logicamente escludersi che sia suscettibile di libera prova la risalenza del rapporto a un periodo antecedente a quello risultante da un attestato di propedeutico addestramento professionale.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)