Sez. U, Ordinanza n. 15718 del 12/12/2001 (Rv. 551092 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Rapporto esaurito anteriormente al 30 giugno 1998 - Domanda di risarcimento proposta dall'impiegato per il mancato pagamento delle retribuzioni - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Con riferimento a rapporto di pubblico impiego esauritosi anteriormente alla data del 30 giugno 1998 (sottratto, perciò, all'applicazione del d.lgs. n. 80 del 1998, ex art. 45, comma diciassettesimo, di tale decreto), deve affermarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione a domanda proposta dal dipendente per ottenere dalla P.A. il risarcimento del pregiudizio derivato dalla violazione dell'obbligo, connaturale al rapporto di lavoro, del pagamento delle retribuzioni asseritamente a lui spettanti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)