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Sez. U, Sentenza n. 1324 del 21/12/2000 (Rv. 542825 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Nomina a pubblico impiegato con effetti giuridici retroattivi a seguito di ricorso in giudizio - Domande di risarcimento del danno per le retribuzioni non ricevute e per la perdita di immagine e di professionalità - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542825-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In relazione ad un rapporto di pubblico impiego, è configurabile una responsabilità extracontrattuale dell'ente datore di lavoro, e conseguentemente la giurisdizione ordinaria, solo per comportamenti collegati al rapporto di lavoro da un nesso di mera occasionalità ed integranti una violazione dei doveri che la pubblica amministrazione ha nei confronti della generalità dei cittadini in virtù della clausola generale del "neminem laedere". Quando un lavoratore abbia ottenuto a seguito di giudizio la nomina a pubblico impiegato quale vincitore di un concorso, con effetti retroattivi, sia pure solo ai fini giuridici, un tale nesso di mera occasionalità deve escludersi - e conseguentemente deve affermarsi la giurisdizione amministrativa esclusiva - con riferimento non solo alla domanda di risarcimento dei danni inerenti al mancato percepimento della retribuzione prima dell'effettiva immissione in servizio, ma anche a quella avente ad oggetto il danno per la perdita di immagine e di professionalità.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)