Sez. 1, Sentenza n. 1956 del 12/10/1970 (Rv. 347994 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - AZIONI RELATIVE ALLA PROPRIETA DI IMMOBILI - CONDIZIONI - AZIONE PER UNA SENTENZA SOSTITUTIVA DELL'ATTO PUBBLICO NON CONCLUSO - ESCLUSIONE - VALORE DELLA DOMANDA - RIFERIMENTO AL PREZZO CONVENUTO.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - AZIONI RELATIVE ALLA PROPRIETA DI IMMOBILI - CONDIZIONI - AZIONE PER UNA SENTENZA SOSTITUTIVA DELL'ATTO PUBBLICO NON CONCLUSO - ESCLUSIONE - VALORE DELLA DOMANDA - RIFERIMENTO AL PREZZO CONVENUTO.*
Agli effetti della Competenza per valore costituiscono azioni relative alla proprieta di beni immobili solo quelle in cui la 'causa petendì e il diritto di proprieta e 'petitum' immediato e l'attuazione di tale diritto. Pertanto non costituisce un'Azione relativa alla proprieta di beni immobili, l'Azione che miri ad ottenere una sentenza che, in luogo dell'atto pubblico non concluso, produca gli effetti di tale atto. Su tale ipotesi il valore della domanda, ai fini della Determinazione della Competenza, va calcolato in base al valore della convenzione, ossia al prezzo indicato nel contratto. (V 675'64 224'50).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)