diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 19481 del 12/06/2026 (Rv. 678375-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Doppia conforme - Motivo di impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Preclusione ex art. 360, comma 4, c.p.c. e ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. - Identità dei presupposti - Integrale corrispondenza delle due decisioni di merito - Necessità - Esclusione - Medesimo iter logico-argomentativo - Sufficienza - Riferimento della conformità della decisione rispetto "ai fatti" - Necessità.
Stato
decisa il 2026-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678375-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

Anche ai sensi dell'art. 360, comma 4, c.p.c., come per il previgente art. 348-ter, commi 4 e 5, ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi, di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, posto che la novellata previsione normativa, nel riferirsi a "le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti" ha reso ancor più chiara, rispetto alla previgente espressione "questioni di fatto", la necessità che la verifica di conformità delle decisioni venga svolta rispetto "ai fatti".

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)