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Sez. T, Ordinanza n. 22381 del 30/06/2026 (Rv. 679364-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Travisamento della prova - Preclusione per c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. - Esclusione - Ragioni. IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679364-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, non ricorre un'ipotesi di cd. doppia conforme, preclusiva, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., ratione temporis applicabile, della censura di omesso esame di fatti decisivi, di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel caso in cui venga lamentato, nella sussistenza dei presupposti e nei limiti di deducibilità del vizio, il travisamento della prova – il quale ricorre laddove la svista concerna il fatto probatorio in sé, sempre che questo abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare - in quanto la conformità tra le argomentazioni poste a fondamento della prima decisione e quelle che reggono la pronuncia d'appello è soltanto apparente, essendo entrambe fondate su un presupposto erroneo in fatto.

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)