Sez. 5, Sentenza n. 9575 del 09/05/1985 Ud. (dep. 24/10/1985) Rv. 170809 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - ESTREMI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - ESTREMI.*
La "maggiore gravità del caso", nel delitto di emissione di assegni privi di provvista, va desunta dalla valutazione complessiva delle risultanze processuali che investono tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, come l'ammontare dell'importo di un singolo assegno, il numero complessivo dei titoli emessi, la iterazione della violazione della stessa disposizione di legge e dei precedenti penali dell'imputato valutati come indice della sua personalità, della sua capacità a delinquere o della sua pervicacia nel delitto. Su tale giudizio di gravità non influisce necessariamente, invece, la circostanza del pagamento del titolo dopo il protesto che costituisce elementi successivi alla consumazione del reato utilizzabile a fini diversi dalla formulazione dell'accusa.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)