Sez. 5, Sentenza n. 4723 del 21/03/1986 Ud. (dep. 04/06/1986) Rv. 172926 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - ESTREMI PER L'APPLICAZIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - ESTREMI PER L'APPLICAZIONE.*
La maggiore gravità del caso, in tema di assegno a vuoto, va ravvisata in ipotesi di ricorrenza di elementi oggettivi (costituiti dal numero e dall'importo singolo e complessivo degli assegni emessi, dalla reiterazione e dalla brevità del tempo di emissione) o di elementi soggettivi (quali i precedenti penali dell'imputato, il suo comportamento etc.) o congiuntamente in base ad entrambe le specie di elementi, costituendo questi indici di una spiccata inclinazione alla inosservanza del precetto penale e della correlativa esigenza di particolare rigore nell'inflizione anche della più ammonitrice pena detentiva e delle previste obbligatorie sanzioni accessorie. (Conf mass n 169155; (Conf mass n 170809).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)