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Sez. 3, Sentenza n. 4235 del 20/02/2009 (Rv. 606727 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Domanda risarcitoria nei confronti di più soggetti - Condanna all'integrale risarcimento nei confronti di uno solo di essi - Appello anche nei confronti dell'altro - Onere del danneggiato - Finalità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606727-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

Nel caso in cui sia stata proposta domanda risarcitoria nei confronti di più soggetti ed il giudice ritenga uno solo di questi esclusivo responsabile dell'evento dannoso e contro di lui pronunci condanna all'integrale risarcimento, il danneggiato che intenda ottenere la condanna anche dell'altro convenuto ha l'onere, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., di riproporre in appello la domanda anche nei confronti di quest'ultimo, al fine di non far considerare come rinunciata la domanda iniziale e di evitare che il giudice di appello pronunci condanna di parziale risarcimento solo nei confronti di colui che era stato in primo grado condannato a risarcire il danno per intero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)