Sez. 3, Sentenza n. 11276 del 27/05/2005 (Rv. 581926 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Cumulo soggettivo alternativo o subordinato - Accoglimento della domanda nei confronti di uno dei convenuti - Appello del soccombente - Onere di riproposizione della domanda non accolta - Sussistenza - Esclusione - Domanda di condanna nei confronti di più soggetti - Condanna di alcuni dei convenuti - Impugnazione - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Nel caso di domanda proposta nei confronti di un solo soggetto - indicato alternativamente rispetto ad altro convenuto o in modo subordinato rispetto ad altri -, ottenuta la pronuncia richiesta a carico di uno dei convenuti, l'attore non può essere considerato soccombente quand'anche secondo la sua tesi la condanna dovesse essere pronunziata nei confronti dell'altro; ne consegue che in sede d'appello egli può limitarsi a riproporre integralmente il suo assunto difensivo senza proporre impugnazione contro la decisione medesima. Per contro, qualora l'attore abbia richiesto che la sentenza sia emessa nei confronti di più persone (o addirittura abbia chiesto la condanna in solido di più soggetti) e la domanda sia stata accolta nei confronti di alcuni convenuti e non di altri, sussistendo la soccombenza nei riguardi di questi ultimi, egli deve proporre l'impugnazione sul punto, altrimenti formandosi il giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)