Sez. 3, Sentenza n. 1085 del 20/02/1982 (Rv. 418955 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA- IN GENERE - LAVORO NELLE MINIERE E NELLE CAVE - MISURE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE EX D.P.R. N. 128 DEL 1959 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LAVORO AUTONOMO SVOLTO PRESSO L'IMPRESA ESERCENTE UNA CAVA O UNA MINIERA - INCLUSIONE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA- IN GENERE - LAVORO NELLE MINIERE E NELLE CAVE - MISURE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE EX D.P.R. N. 128 DEL 1959 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LAVORO AUTONOMO SVOLTO PRESSO L'IMPRESA ESERCENTE UNA CAVA O UNA MINIERA - INCLUSIONE.*
Le Disposizioni del d.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, circa le misure da adottare a difesa della sicurezza e della salute nelle miniere e nelle cave, sono poste a tutela di chiunque si trovi esposto a rischi derivanti dalle attività svolte in dette miniere o cave, ovvero nelle loro vicinanze, e quindi dei prestatori di lavoro indipendentemente dalla loro posizione contrattuale (subordinata od autonoma) nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, pure con riguardo ai danni subiti da un lavoratore autonomo, in conseguenza di prestazioni effettuate presso l'impresa esercente una miniera o cava (nella specie, scarico di materiali con automezzo), l'indagine sulla responsabilità dell'imprenditore, la quale, vertendosi in materia di attività pericolose, è soggetta alla presunzione di colpa nei limiti fissati dall'art. 2050 cod. civ., deve tenere conto dell'eventuale inosservanza delle suddette Disposizioni, e della sua efficienza causale rispetto all'evento dannoso, anche in presenza ed in correlazione alla condotta eventualmente colposa dell'infortunato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., DPR 09/04/1959 num. 128 art. 1, DPR 09/04/1959 num. 128 art. 6, DPR 09/04/1959 num. 128 art. 7, DPR 09/04/1959 num. 128 art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)