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Sez. 3, Sentenza n. 472 del 15/01/2003 (Rv. 559707 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Miniere e cave - Misure a tutela della sicurezza e della salute ex d.P.R. n. 128 del 1959 - Portata - Art. 114 d.P.R. n. 128 del 1959 - Responsabilità soggettiva del custode - Configurabilità - Responsabilità del custode ex art. 51 cod. civ. - Rapporto - Conseguenze in tema di prova del fortuito.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559707-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

In materia di responsabilità civile, la disposizione di cui all'art. 114 d.P.R. n. 128 del 1959, in ordine alle misure da adottarsi a difesa della sicurezza e della salute nelle miniere e nelle cave poste a tutela di chiunque (e quindi anche di terzi estranei, ex art. 1, primo comma, del citato d.P.R. n. 118 del 1959) si trovi esposto a rischi derivanti dalle attività ivi ovvero nelle vicinanze svolte, attiene alla condotta del soggetto ed integra pertanto un'ipotesi di responsabilità soggettiva del custode, (diversa da quella oggettiva su costui gravante ex art. 2051 cod. civ.); in ordine a tale tipo di responsabilità, la prova del fortuito (che la esclude) involge necessariamente anche l'esame della condotta del custode della "res".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, DPR 09/04/1959 num. 128 art. 1, DPR 09/04/1959 num. 128 art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)