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Sez. L, Sentenza n. 662 del 24/01/1994 (Rv. 485103 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere | Per motivi politici o sindacali ex art. 1 legge n. 36 del 1974 - Presupposti - Appartenenza del lavoratore ad un partito politico, ad un movimento religioso, ad un sindacato ovvero partecipazione del medesimo ad attività sindacali - Insufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485103-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere

Per l'accertamento degli estremi dell'ipotesi di licenziamento intimato per motivi politici o sindacali, prevista dall'art. 1 legge 15 febbraio 1974 n. 36, non è sufficiente la sola appartenenza del lavoratore ad un partito politico, ad un movimento religioso (diversi da quello del datore di lavoro) o ad un sindacato ovvero la semplice partecipazione ad attività sindacali, elementi sui quali non può fondarsi una presunzione, anche relativa, della motivazione politico-sindacale del recesso, la cui prova, che deve essere fornita dal lavoratore, va valutata anche alla stregua degli elementi indiziari deducibili dalle situazioni soggettive dello stesso. (Nella specie, è stata cassata la pronuncia dei giudici di merito che ai fini di tale accertamento aveva valorizzato esclusivamente il parere espresso in sede amministrativa dalla Commissione provinciale prevista dalla legge - peraltro disatteso dal Comitato centrale - ed attribuito decisivo rilievo al contesto storico politico in cui il licenziamento era avvenuto, senza una specifica indagine sulla posizione del lavoratore interessato).

Riferimenti normativi: Legge 15/02/1974 num. 36 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)