Sez. 3, Sentenza n. 3004 del 13/11/1973 (Rv. 366699 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - ANNOVERABILITA TRA I NEGOZI A CAUSA VARIABILE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - ANNOVERABILITA TRA I NEGOZI A CAUSA VARIABILE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
La cessione del credito non e un tipo contrattuale a se stante, ma e inquadrabile fra i negozi a causa variabile, nel senso che, al pari di tutti gli Atti traslativi, puo rientrare, di volta in volta, nell'uno o nell'altro tipo contrattuale (vendita, donazione, contratto solutorio, negozio di garanzia e cosi via), a seconda del titolo o della causa che lo giustifica; e la disciplina cui essa sara soggetta sara, caso per caso, quella propria del tipo di contratto adottato, rispetto alla quale le norme speciali sulla cessione (art 1260 e seguenti cod civ), che ne regolano soprattutto gli effetti, sono meramente integrative. (V 1518/64, 2492/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)