Sez. 1, Sentenza n. 25983 del 29/10/2008 (Rv. 605447 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Indennità di occupazione - Calcolo su base annuale - Conseguenze - Prescrizione decennale - Decorrenza - Scadenza dell'anno di occupazione - Riferimento - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
In tema di espropriazione per pubblica utilità, pur dovendosi presumere che, fin dal momento dell'effettiva immissione in possesso da parte dell'occupante, il proprietario dell'immobile formalmente occupato subisce il duplice danno della perdita della facoltà di godimento dell'immobile stesso e della limitazione di quella di disporne, tuttavia l'indennità di occupazione dovuta dall'Amministrazione non va calcolata e corrisposta al proprietario giorno per giorno e, correlativamente, egli non ha il diritto e l'onere di richiederla dopo ogni giorno di occupazione, discendendo, in modo immediato, dall'art. 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (applicabile "ratione temporis") che il relativo credito, pur sorgendo con l'inizio dell'occupazione ed essendo svincolato dalla sua liquidazione, è riferito ad un periodo annuale di occupazione, coincidendo con la scadenza di tale periodo e del corrispondente termine di pagamento della indennità stessa, e che la prescrizione decennale del credito, per ciascuna "indennità annua", comincia a decorrere dal giorno in cui ha termine il rispettivo anno di occupazione, o l'occupazione stessa ove antecedente la scadenza dell'anno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)