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Sez. 1, Sentenza n. 13942 del 13/12/1999 (Rv. 532097 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Diritto all'indennità - Regime ex art. 20 legge n. 865/1971 risultante da Corte cost. n. 470/1990 - Computo - Su base annuale - Eseguibilità - Dalla scadenza annuale - Calcolo - Criteri - Variazione del valore venale del bene - Rilevanza.
Stato
decisa il 1999-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532097-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

In materia di occupazione d'urgenza finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità - nel regime di cui all'articolo 20, 4^ comma della legge n. 865 del 1971 nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1970 -, l'indennità spettante al proprietario deve essere calcolata in relazione a periodi di un anno, il relativo diritto è esigibile dalla scadenza di ciascun anno di occupazione e si configura come autonomo sia ai fini della prescrizione che degli interessi; in relazione a ciò e al parametro di riferimento per il calcolo dell'indennità di occupazione (che per le aree fabbricabili tiene conto del valore venale del bene ai sensi dell'articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992), la medesima sarà determinata nella misura percentuale pari al tasso legale degli interessi dell'indennità di espropriazione, come in concreto determinata al tempo del provvedimento ablativo, allorquando, rispetto alle maturate scadenze annuali del diritto, sia rimasto costante il valore venale di riferimento; qualora invece il valore venale del bene abbia subito variazioni apprezzabili nel corso dell'occupazione, ad ogni scadenza annuale dovrà procedersi al calcolo virtuale della indennità di espropriazione (attualizzato in caso di indennità liquidata al termine dell'occupazione pluriennale), per commisurare ad essa l'indennità di occupazione maturata ed esigibile.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 com. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)