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Sez. L, Sentenza n. 2425 del 10/06/1977 (Rv. 386137 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA PREVISTA DALL'ART 12 DELL'ACCORDO NAZIONALE 19 FEBBRAIO 1948 - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386137-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA PREVISTA DALL'ART 12 DELL'ACCORDO NAZIONALE 19 FEBBRAIO 1948 - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Ai fini del computo dell'indennita di buonuscita regolata dall'art 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948 per il personale dipendente dalle aziende ferrotramviarie e di navigazione interna, collocato a riposo per aver acquisito il diritto a pensione con rinvio alla disciplina di cui all'art 7, comma secondo dell'accordo nazionale 29 novembre 1946, deve essere adottata, come base di calcolo, la retribuzione annuale da ultimo percepita dal dipendente prima della cessazione del rapporto di lavoro, comprensiva di qualsiasi compenso fisso e continuativo, con la sola esclusione delle indennita derivanti da specifiche e contingenti prestazioni di servizio, quale le trasferte, i premi di percorrenza, i premi di economia, interessenze e provvigioni. Nel suddetto computo debbono essere, pertanto, compresi anche i ratei della tredicesima, della quattordicesima mensilita e del premio annuale fisso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 29/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)