Sez. L, Sentenza n. 1821 del 17/04/1978 (Rv. 391213 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'indennita di buonuscita in favore dei dipendenti da aziende ferrotranviarie e di navigazione interna, che abbiano maturato il diritto a pensione, prevista dall'art 12, terzo comma, dello accordo nazionale del 19 febbraio 1948, cosi come quella riconosciuta ai medesimi dipendenti, cessati dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione, dagli artt 26 e 27 del regolamento allegato a) al RD 8 gennaio 1931, n 148, va computata sulla base dell'ultima retribuzione annua percepita, comprensiva di ogni emolumento corrisposto in misura fissa e continuativa, quali la tredicesima, la quattordicesima mensilita ed il premio annuale, con esclusione delle sole somme versate per specifiche e contingenti prestazioni, come trasferte, premi di percorrenza e di economia, interessi e provvigioni. (Conf 3280/77, mass n 386814; (Conf 2425/77, mass n 386137; (Conf 2129/77, mass n 385858; (Conf 2050/77, mass n 385770; (Conf 4069/76, mass n 382734).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)