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Sez. U, Sentenza n. 7431 del 05/07/1991 (Rv. 472955 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Del ricorso | Improcedibilità - Rapporti con l'inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472955-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Del ricorso

L'omesso o tardivo deposito del ricorso per Cassazione a norma dello art. 369 cod. proc. civ. comporta l'improcedibilità dello stesso, la cui declaratoria deve essere effettuata con priorità anche con riguardo al rilievo dell'inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine ex artt. 325, 326 cod. proc. civ., non consentendo l'improcedibilità alcun ulteriore esame del ricorso stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)