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Sez. 3, Sentenza n. 1104 del 20/01/2006 (Rv. 587885 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Omissione o tardività - Conseguente improcedibilità - Concorso di una causa di inammissibilità ex artt. 325 o 326 cod. proc. civ. - Declaratoria della improcedibilità - Priorità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587885-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO

In tema di ricorso per cassazione, qualora si determini il concorso di una causa di inammissibilità ex artt. 325 o 326 cod. proc. civ. e di una causa di improcedibilità per omesso o tardivo deposito del ricorso ex art. 369, la declaratoria di quest'ultima prevale sulla prima, in quanto l'esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)